Art. 1.

      1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «10-bis. Gli ufficiali che rivestono il grado di maggiore, o grado corrispondente, appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativo e degli specialisti delle Forze armate e assimililabili aventi quattro anni di anzianità nel grado sono promossi al grado di tenente colonnello o grado corrispondente».

      2. Dall'attuazione del comma 10-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.